sabato, aprile 20

La tutela dei migranti minori stranieri non accompagnati in Italia: un sistema normativo avanzato nel panorama giuridico internazionale, ma con lacune sul piano operativo e con gravi rischi di sfruttamento, abusi e violenze.

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di Dario Evangelista

Master sui Diritti Umani e Diritti dei Bambini

L’elevato numero di migranti sbarcati recentemente in Italia (si parla di circa 500.000 persone dal 2013), tra i quali numerosi minori in situazioni di indubbia fragilità, richiede un’attenta riflessione sugli strumenti di assistenza e tutela che l’ordinamento italiano appresta ai minori stranieri non accompagnati (d’ora in avanti MSNA). Per l’UNHCR, il termine “minori non accompagnati” indica persone di età inferiore ai 18 anni, separate da entrambi i genitori e da altri parenti, non affidate ad un adulto che – per legge o per usi – è responsabile per loro e della loro cura e tutela.

Il dato allarmante che riguarda questa fascia di profughi, sicuramente la più vulnerabile, è il continuo incremento in termini numerici rispetto al passato con un sensibile abbassamento dell’età media degli stessi. Le Nazioni principalmente rappresentate in questa critica situazione sono l’Egitto, l’Afghanistan, l’Eritrea e la Nigeria anche se, con l’inasprirsi dei conflitti nella zona medio-orientale, non mancano le presenze di minori iracheni e siriani.

Da un punto di vista normativo l’Italia, con riferimento alla tutela dei MSNA, offre una tutela tra le più ampie del panorama legislativo internazionale europeo, con una serie di disposizioni legislative ad hoc per tutelare al meglio individui che rientrano oggettivamente in una fascia particolarmente debole. In particolare va sottolineato il ruolo decisivo in tema di protezione ai MSNA del D. Lgs n.25 del 28 gennaio 20083, emanato in attuazione della Direttiva europea in materia di status di rifugiato, che con l’art.19 si occupa delle “Garanzie per i minori non accompagnati”. La norma sopra richiamata prevede una serie di diritti e tutele in capo al MSNA una volta giunto nel nostro Paese tra cui, in primis, l’agevolazione e la necessaria assistenza per la presentazione della richiesta della protezione internazionale, garantendo l’assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l’esame della domanda.

Proprio la figura del tutore assume un rilievo fondamentale nella procedura in quanto deve confermare la presentazione della domanda di protezione internazionale da parte del minore, presso la Questura che l’ha ricevuta, nel pieno rispetto della volontà del minore stesso e fermo restando che, sino alla nomina del tutore, la procedura di asilo resta sospesa. Nonostante la chiarezza del dettato normativo di cui al Decreto legislativo n. 25/2008 e la breve tempistica della procedura per la nomina del tutore ivi indicata – 48 ore – spesso nella prassi non risultano rispettati i termini prescritti, tanto da determinare una situazione di sospensione della procedura di asilo che rischia di produrre conseguenze, sovente anche molto negative, sulla condizione psico-sociale del minore stesso. Sul piano pratico la nomina di un tutore (solitamente il sindaco o un funzionario comunale) può di fatto rivelarsi una mera formalità, dal momento che le funzioni tutorie vengono generalmente delegate ad operatori sociali. Questi ultimi, in considerazione del numero elevato delle deleghe, incontrano tuttavia molteplici difficoltà operative nel fornire assistenza ai casi individuali, in considerazione del fatto che i tempi per la nomina sono spesso assai lunghi (con tempistiche di 2-11 mesi in media, rilevati in Sicilia e Calabria), con ritardi obiettivamente inaccettabili.

In ogni caso, proprio al fine di evitare l’aggravamento della situazione personale e psicologica dei MSNA in attesa delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, l’ordinamento italiano ha previsto con il medesimo D. Lgs. n. 25/08 ed ai sensi della Legge n. 39/1990, l’inserimento del minore, su ordine della Autorità che riceve la domanda, in una delle strutture operanti nell’ambito del Sistema di protezione, previa necessaria comunicazione al Tribunale dei minori ed al giudice tutelare territorialmente competente. Inoltre, nel caso in cui non sia possibile l’immediato inserimento in una di tali strutture – ipotesi non infrequente vista l’attuale elevata presenza numerica – l’assistenza ed accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla Pubblica Autorità del Comune dove fisicamente si trova, fermo restando che i MSNA in nessun caso possono essere trattenuti in maniera forzata presso le strutture in base agli articoli 20 e 21 del predetto D. Lgs. n. 25/2008. Il legislatore italiano pertanto, come sopra evidenziato, ha previsto in astratto un’ampia tutela e salvaguardia in funzione del riconoscimento del diritto d’asilo.

Il diritto di asilo – che è annoverato tra i diritti fondamentali dell’uomo – trova pieno riconoscimento anche nella Carta Costituzionale italiana che all’art.10 comma 3, dispone che “lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. È necessario comunque precisare che l’attuale definizione generale di “rifugiato” è entrata nell’Ordinamento italiano solo ed esclusivamente grazie all’adesione da parte dell’Italia alla Convenzione di Ginevra del 1951, che offre una nozione universalmente riconosciuta di rifugiato internazionale e che definisce i diritti dei singoli che hanno ottenuto l’asilo nonché le responsabilità delle Nazioni che garantiscono l’asilo medesimo. Per la Convenzione di Ginevra è considerato rifugiato colui il quale, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione della Nazione dalla quale ha dovuto fuggire. Nonostante la normativa legislativa nazionale sia ampia in tutela di diritto di protezione, specialmente in capo alla categoria dei MSNA, con riferimento proprio a quest’ultimi, i dati statistici a disposizione delle Autorità italiane competenti rilevano che, sebbene un numero significativo di minori siano cittadini di Paesi da cui provengono la maggior parte dei beneficiari della protezione internazionale, molti MSNA non presentano all’Italia una domanda di tutela. Tale mancata richiesta dei minori è giustificata dal timore di non potersi spostare successivamente in altri Paesi europei – di regola i Paesi Scandinavi o il Regno Unito, spesso meta finale dei viaggi della speranza – o di essere rinviato in Italia ai sensi del Regolamento Dublino.

A tale riguardo, da ricerche effettuate dall’UNHCR ed in particolare dal progetto “Protezione dei minori in transito” è emerso che molti MSNA, anche se adeguatamente informati, come peraltro stabilito dalla legge, decidono di spostarsi in altri Paesi. Molteplici sono i fattori che contribuiscono a questa decisione, spesso drammatica nei risultati vista la scomparsa di circa 10.000 minori tra quelli sbarcati nel solo 2015 di cui non si hanno più notizie. L’influenza dei trafficanti e dei familiari, la presenza di parenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, i ritardi nell’accesso alla procedura d’asilo e la mancanza di prospettive di integrazione in Italia rendono, di fatto, difficilmente applicabile la normativa italiana che in teoria si mostra particolarmente attenta agli MSNA in tema di riconoscimento dello status di rifugiato. Il principio di assicurare l’interesse superiore del bambino sovente rimane solo meramente affermato nel nostro ordinamento, perché incontra rilevanti difficoltà attuative sul piano concreto. Per far fronte a questa lacuna del sistema italiano è intervenuta l’UNHCR con ripetute raccomandazioni al Governo italiano per rimarcare la necessità di individuare un organo centrale con specifica competenza in materia di MSNA.

Tra le azioni raccomandate per la tutela dei destinatari di protezione internazionale rientra quella di assicurare il coordinamento fra le istituzioni statali e gli altri organismi competenti, nell’ottica di realizzare una supervisione delle attività di tempestiva identificazione, al fine di fornire una risposta adeguata ai loro bisogni di protezione. Al riguardo l’UNHCR ha incoraggiato le Autorità italiane ad emanare linee guida operative in modo che, dopo una tempestiva identificazione dei MSNA, avvenisse nella maniera più rapida possibile, nell’interesse superiore del minore, l’inoltro presso strutture idonee e con personale adeguato per la loro tutela. Le Autorità italiane sono state inoltre invitate dall’UNHCR a rafforzare i servizi di assistenza ed informazione dei minori in merito alle procedura di asilo, cercando di coinvolgerli attivamente per favorire una decisione pienamente consapevole che interessa la loro sorte; ciò anche per ridurre il rischio – purtroppo non solo ipotetico – che i MSNA subiscano violenze e abusi. Ed appare indubbio che se la nomina del tutore avviene con notevole ritardo certamente tale confronto o coinvolgimento del minore, nelle decisioni da assumere viene fortemente impedito. In una situazione così confusa, non tanto dal punto di vista normativo quanto sul piano operativo, un ruolo chiave per colmare i vuoti organizzativi degli enti istituzionali è svolto senza ombra di dubbio dalle numerose Organizzazioni Non Governative (ONG) e dalle Onlus di natura religiosa e laica che, nel panorama italiano e internazionale, si occupano di fornire un fondamentale sostegno nei loro confronti. La presenza di ONG e altri enti dislocati sul territorio italiano in maniera capillare permette in molti casi di garantire i diritti minimi dei migranti stranieri non accompagnati, quali il diritto alla salute, al sostentamento ed al ricovero presso strutture protette. Queste operazioni di assistenza si svolgono a partire dalla fase di sbarco sulle coste italiane sino a quella di invio in luoghi di soggiorno temporaneo, in attesa dell’espletamento delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale conseguente alla procedura di identificazione del minore.

Nel panorama delle iniziative di accoglienza in Italia merita sicuramente di essere menzionata l’esperienza, unica nel suo genere, di dare supporto ai MSNA senza obblighi di riconoscimento e di identificazione; ci si riferisce all’esperienza che si sviluppa presso il Centro di Accoglienza “A – 28” a Roma, gestito dalla ONG Intersos che accoglie per il pernottamento notturno i minori, dando l’opportunità agli stessi di soffermarsi per il tutto il tempo da loro richiesto prima di riprendere il viaggio verso il Nord Europa, una sorta di passaggio quasi obbligato per i minori transitanti nella capitale. Oltre all’assistenza medica fornita, le strutture di accoglienza riferibili al volontariato religioso e laico cercano di alleviare le sofferenze dei minori avvalendosi di educatori e mediatori culturali, sia attraverso attività ludiche e la fruizione di internet – che in buona parte dei casi permette di mantenere i contatti con la terra d’origine o con altri conterranei presenti in Italia o nel resto d’Europa – sia mediante il supporto di informazioni di carattere normativo volto alla salvaguardia dei loro diritti. Il lavoro encomiabile e la funzione di assistenza integrativa offerta dal sistema del volontariato in Italia costituisce tuttavia un flebile palliativo al vissuto tragico che accompagna i minori, molti dei quali ancora bambini o di età inferiore ai quattordici anni. Basti pensare che la fragilità psicologica, unita all’ingenuità e l’inesperienza legata alla giovane età, rende i MSNA tra i soggetti più facilmente vittime di truffe e raggiri, nella migliore dei casi, da parte di pseudo protettori e informatori loro connazionali; in realtà spesso trafficanti che si occupano della tratta di esseri umani in Italia e a cui i minori si affidano, per la forza della disperazione, per la prosecuzione del loro viaggio della speranza verso il Nord Europa.

Purtroppo tra i 10.000 MSNA scomparsi nel solo 2015 molti, stando ai dati forniti della Polizia di Stato, sono drammaticamente finiti nelle reti della pedofilia internazionale e, soprattutto, sono vittime della tratta di organi e del loro espianto violento. Questo atto abominevole, duramente sanzionato e condannato dalla normativa nazionale e internazionale in quanto gravemente lesivo della dignità dell’uomo, costituisce purtroppo una pratica diffusa in presenza dei flussi migratori di grande portata soprattutto nei confronti degli MSNA, vista la loro vulnerabilità e la quasi certezza dell’impunità, in quanto nessuno reclamerà la loro scomparsa. L’angoscioso dubbio si è purtroppo trasformato in certezza, come appurato da un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo su una rete criminale specializzata nel traffico di migranti che ha portato all’arresto di 38 persone, tra cui 12 etiopi e un italiano.

In tema di espianto violento di organi sono state decisive le rivelazioni di un ex trafficante che da un anno collaborava con la giustizia italiana, il quale ha indicato l’abominevole consuetudine secondo la quale i migranti sprovvisti di mezzi economici per proseguire il viaggio verso il Nord Europa, soprattutto bambini, venivano (e vengono) brutalmente uccisi con finalità di trapianto d’organi. Un tema così importante e preoccupante era già stato posto all’attenzione del Presidente del Senato Piero Grasso che, nel corso dell’audizione dell’ammiraglio Enrico Credelino, comandante della missione europea EunvaFor Med, sull’operazione Sophia di ricerca e salvataggio di migranti nel Mediterraneo, ha lanciato l’allarme circa la possibilità che alcuni MSNA possano essere venduti alle reti che espiantano gli organi. L’esistenza a livello mondiale del traffico illecito di organi umani ai fini di trapianto è un fatto drammatico che rappresenta una violazione gravissima dei diritti fondamentali dell’uomo.

L’impressione generale è che non siano stati ancora adottati, tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale, strumenti efficaci per prevenire e contrastare questa attività criminale che coinvolge, inevitabilmente, anche la comunità scientifica che si presta alle procedure di espianto, conservazione e trapianto, visto anche l’inadeguato apparato sanzionatorio in merito al traffico clandestino di organi, anche in Italia.

In conclusione appare sempre più evidente, in uno scenario in cui il flusso dei MSNA avrà una crescita esponenziale, che il legislatore debba imporre uno snellimento delle procedure burocratiche per il riconoscimento del loro diritto di asilo e che, nello stesso tempo, debbano essere allocate risorse umane e finanziare per assicurare una maggiore efficienza e professionalità dei centri di assistenza e accoglienza, soprattutto per contrastare con ogni mezzo il prodursi di ogni forma di abuso, sfruttamento, violenza e pratica illegale che si realizza nei loro confronti.

Solo in questo modo si potrà far fronte all’allarmante fenomeno della scomparsa dei minori stranieri non accompagnati che, fino ad ora, non sono stati assolutamente messi nelle condizioni di poter cogliere le tante opportunità di protezione riconosciute dall’ordinamento italiano, la cui finalità è di garantire loro la possibilità di una vita migliore basata sul rispetto e la tutela dei propri diritti in quanto bambini oggi e uomini domani.

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