martedì, marzo 19

Francesco Morcavallo – Accertamento tecnico e attività di giudizio: il confine violato

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L’INPEF organizza per il prossimo settembre il Forum “Il valore della Giustizia in Italia: tra prove oggettive e prove opinabili. L’Etica e le Perizie: il sistema italiano”. Un grande evento di approfondimento – in modalità webinar – che conterà sulla presenza immancabile di un grande professionista, l’Avvocato Francesco Morcavallo, già Giudice del Tribunale per i Minori e del Lavoro, che da moltissimi anni porta avanti – anche al fianco della Prof.ssa Palmieri – un lavoro incessante nella difesa di tanti bambini e famiglie, con un richiamo costante alla tutela dei Diritti contro ogni forma di abuso istituzionale e di violazione alla libertà e dignità umana.

– Avvocato, la Sua relazione dal titolo “Accertamento tecnico e attività di giudizio: il confine violato” è quanto mai rappresentativa del Focus del Convegno sul valore della Giustizia in Italia, proprio per evidenziare gli aspetti più controversi che entrano in gioco nella relazione che lega attività peritale e decisione del Giudice. In questo delicato rapporto, quali sono i confini e quali le violazioni?

“Il giudizio è l’individuazione delle conseguenze che devono farsi discendere, secondo il diritto, da fatti accertati. Si tratta di un’attività riservata al giudice, che la compie, senza poterla delegare, dopo aver ascoltato gli interessati e apprezzato gli esiti istruttori. L’accertamento tecnico è invece l’attività scientifica che consiste nella percezione o nella misura di fatti secondo parametri obiettivi ed acquisiti alla Scienza: non comporta giudizi di valore, ma l’applicazione di parametri con cui si raffronta una situazione, data e accertata, con modelli predeterminati. Se l’accertamento tecnico si traduce nella ricerca di fatti storici non ancora provati o nella delega della decisione all’opinione di un ‘esperto’, si rischia di basare la decisione su impressioni e giudizi soggettivi di valore, anziché su circostanze provate, e di confondere per di più i fatti con le risultanze di indicatori che, quando non siano arbitrari, hanno al più rilevanza solo statistica”.

– Accade dunque che nello svolgimento di una perizia o di una consulenza, possano subentrare elementi di valutazione soggettivi piuttosto che oggettivi: com’è possibile evitare interpretazioni e punti di vista e fare invece in modo che l’ambito peritale diventi un settore etico e scientifico, capace realmente di garantire verità e giustizia?

“È essenziale che il professionista incaricato della consulenza, di parte o d’ufficio, segnali se e in che misura il quesito esorbiti rispetto alla sua specifica competenza e gli demandi una proposta di decisione o di valutazione dell’istruttoria, anziché l’individuazione o la spiegazione di uno specifico dato tecnico”.

 – Spesso, nei casi di allontanamento familiare, questa soluzione viene proposta come unica forma di aiuto: si tratta di un intervento legittimo dell’amministrazione giudiziaria, oppure più spesso si va oltre?

“Spesso l’allontanamento del minorenne dalla famiglia è il risultato di un soggettivo giudizio di valore, del raffronto tra una difficoltà o particolarità della famiglia e un inesistente modello di idoneità affettivo-accuditiva. Questo modello non esiste e non esistono, di conseguenza – e per fortuna -, tecnici che si possano considerare titolati ad applicarlo”.

– In questo contesto, diventa quanto mai essenziale poter avere la possibilità di difendersi al meglio, affidandosi a professionisti preparati e competenti, ma anche capaci di assolvere al proprio ruolo in maniera etica e autonoma, e soprattutto di cui fidarsi. Che responsabilità riveste la formazione e che tipo di formazione, in base alla Sua esperienza, deve avere un Consulente Tecnico oltre alla conoscenza della propria disciplina?

“È fondamentale che il professionista, che si proponga di svolgere un ruolo di consulenza nel processo, venga formato in modo specifico sulle caratteristiche di quel ruolo e sulla relativa esplicazione all’interno del processo, così che egli sia in grado di interloquire autorevolmente con il giudice e con le parti sui limiti e sulla funzione del quesito che gli sia posto.

 

Clara Centili
Ufficio Stampa I.N.PE.F.

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